Gentile Collega,

come è ben noto, l’art.16 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua (ECM) costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private o di libero professionista.

Inoltre l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”.

Coerentemente i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Infine va ricordato che l’inadempienza riguardo all’ obbligo formativo potrebbe avere serie conseguenze anche sul piano dell’eventuale copertura assicurativa nello svolgimento dell’attività professionale.

Tutto ciò doverosamente premesso, per il triennio formativo ECM 2017/2019 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e gli Ordini provinciali hanno adottato provvedimenti ed iniziative finalizzate ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ ECM.

Questo è un breve riassunto delle azioni intraprese:

1) POSSIBILITÀ PER TUTTI I PROFESSIONISTI CHE NEL TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016 NON ABBIANO SODDISFATTO L’OBBLIGO INDIVIDUALE DI COMPLETARE IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI CON FORMAZIONE ECM SVOLTA NEL TRIENNIO 2017-2019

2) ATTIVAZIONE DI UN DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO DA PARTE DELLA FNOMCeO PER TUTTI I MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI ITALIANI, PER EFFETTO DEL QUALE CIASCUN ISCRITTO AGLI ALBI, MEDICO E ODONTOIATRA, HA OTTENUTO AUTOMATICAMENTE UNA RIDUZIONE DI 30 CREDITI ECM DEL PROPRIO OBBLIGO FORMATIVO, PER L’ATTUALE TRIENNIO 2017-2019

3) RICONOSCIMENTO, IN BASE ALLE REGOLE VIGENTI, DI CREDITI INDIVIDUALI TRAMITE:

  • Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
  • Tutoraggio individuale
  • Formazione all’ estero
  • Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017/2019. Per il Triennio 2014/2016 il massimo acquisibile resta il 10% del totale dei crediti.

4) EROGAZIONE DI CORSI FAD GRATUITI ACCESSIBILI SUL SITO DELLA FNOMCeO (piattaforma FadInMed) AL SEGUENTE INDIRIZZO: httpss://portale.fnomceo.it/corsi-fad/. Elenco Fad ancora attivi:

“ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE”  n° 13 crediti erogati, scadenza 31 dicembre 2019

“LA MENINGITE BATTERICA: EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA” n° 8 crediti erogati, dal 17 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019

“IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA” n° 12 crediti erogati, dal 17 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019

“LA SALUTE DI GENERE”, n° 8 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

“LA SALUTE GLOBALE” n° 10 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

“LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L’USO”, n° 8 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

“VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE”, n° 12 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019 (garantirà uno sconto di n. 10 crediti Ecm nel triennio 2020-2022)

“LA LETTURA CRITICA DELL’ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO”, n° 5  crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

“SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA”, n° 12 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

“NASCERE IN SICUREZZA”, n° 14 crediti erogati, valido fino al 31 dicembre 2019

CONSAPEVOLEZZA, ASCOLTO, RICONOSCIMENTO, EMPATIA. RICONOSCERE E DISINNESCARE LA VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI DELLA SALUTE”N° 50 crediti – Valido fino al 29/12/2019

5) EROGAZIONE DI PERIODICI CORSI RESIDENZIALI GRATUITI DA PARTE DELL’ORDINE

Al fine di verificare la propria posizione individuale rispetto all’ obbligo ECM, è necessario consultare la banca dati nazionale gestita dal COGEAPS – CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEI PROFESSIONISTI SANITARI. In proposito, si forniscono alcune importanti istruzioni e indicazioni:

  • Se non lo si è già fatto, è necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
  • Nella fase di registrazione è necessario selezionare che la propria Federazione di appartenenza è la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) e il proprio Ordine provinciale di iscrizione.
  • Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l’esatto debito formativo cui il professionista è tenuto (ad esempio per i Medici del Lavoro in relazione al D. Lgs. 81/2008).
  • Il professionista troverà l’elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha accumulato. E’ importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per inviare i dati al COGEAPS. Questo significa che è normale una latenza di almeno tre mesi nell’aggiornamento dei dati. Addirittura i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore perché l’organizzatore invia i dati al COGEAPS solo alla chiusura dell’evento online. In conseguenza di quanto sopra, se ad esempio il professionista ha frequentato corsi ECM in modalità FAD con scadenza il 31/12/2019, potrebbe vederli nella propria scheda COGEAPS non prima del mese di aprile 2020 anche se il professionista ha svolto il corso nei primi mesi del 2019.
  • E’ comunque consigliato a tutti i professionisti di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato perché se per qualche disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell’organizzatore dell’evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l’attestato posseduto.
  • Per quanto riguarda le richieste di esonero dall’ obbligo ECM (per esempio per la frequenza di scuole di specializzazione o per il corso di formazione in medicina generale), esenzione (per esempio per malattia o gravidanza) e per il riconoscimento dei crediti individuali di cui al punto 3), è necessario trasmettere al COGEAPS apposita domanda di riconoscimento del diritto. La modulistica pertinente è disponibile sul sito httpss://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx e va inoltrata al COGEAPS.
  • I professionisti iscritti all’ Ordine di recente potrebbero non essere censiti nell’ anagrafica COGEAPS a causa di una latenza nella trasmissione dei nominativi dalla FNOMCeO al COGEAPS dovuta a motivi tecnici attualmente in fase di risoluzione.
  • Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall’anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del COGEAPS, contattabile telefonicamente allo 06/36000893 o via email all’ indirizzo: info@cogeaps.it .

Ciò detto, considerato l’approssimarsi del corrente triennio formativo, si raccomanda di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2019.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Guido Moradei