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ADOZIONI INTERNAZIONALI


DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

a cura di Marco Perelli Ercolini



      I genitori che hanno adottato nel 2004 un bambino proveniente dall’estero possono inoltrare la domanda di rimborso totale o parziale delle spese sostenute e non portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi (Decreto 28 giugno 2005 in Gazzetta Ufficiale 161 del 13 luglio 2005), sino ad un tetto di 5mila euro, secondo il proprio reddito (che non deve superare i 70mila euro) entro il 31 agosto alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali - Rimborso spese di adozione, largo Chigi 19 - 00187 Roma. Alla domanda (il modello è scaricabile su internet www.commissioneadozioni.it oppure www.ipzs.it andando sul link “gazzetta ufficiale gratuita” e aprire il sommario del numero 161 in formato doc) bisogna unire i seguenti documenti:


   § copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore,       rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

   § certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, che       attesti le spese sostenute dai genitori adottivi;

   § copia della dichiarazione dei redditi relative agli anni in cui si è svolta la procedura di       adozione, da cui risulti la quota delle spese portate in deduzione;

   § nel caso in cui l’adozione sia stata perfezionata e conclusa senza l’assistenza di un ente       autorizzato, l’autocertificazione corredata dalla documentazione delle spese sostenute.


      Ricordiamo che il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini Irpef (UNICO 2005 rigo RP25 codice 4: 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri) e, pertanto, è non rimborsabile.