LINK UTILI DA CONSULTARE PER CREDITI ECM (FADINMED – NORMATIVA ECM – CO.GE.APS)

 

 

FNOMCEO COMUNICAZIONE 106.2025 QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEL SISTEMA ECM  –
FNOMCeO COMUNICAZIONE .117-2025- Oggetto: Restyling piattaforma FADINMED
FNOMCeO COMUNICAZIONE N_35-2026 Oggetto: Aggiornamento su recenti delibere Commissione Nazionale per la Formazione Continua

 

ECM: AGGIORNAMENTI E NOVITÀ

Riavvio attività piattaforma FadInMed dal 15 maggio 2026

FNOMCeO – COMUNICAZIONE N_57-2026 Riavvio attività piattaforma FadInMed dal 15 maggio 2026

 

Prato, 13/05/2026

Il 1° gennaio 2026 ha avuto regolare avvio il nuovo triennio ECM 2026-2028, durante il quale il professionista dovrà conseguire crediti al netto di sconti e/o premialità.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 05 marzo 2026, ha approvato la delibera n.1 del 2026, avente ad oggetto “l’obbligo formativo per il triennio 2026-2028”. CNFC Delibera 1-2026

AGENAS-Materiale informativo: Obbligo formativo triennio 2026-2028

1) DOSSIER INDIVIDUALE

Con l’apertura del nuovo triennio formativo, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha introdotto una novità relativa al dossier formativo individuale. Già presente nel “Manuale sulla formazione del professionista sanitario”, dal 2026 garantisce un bonus di 40 crediti se creato nel primo o nel secondo anno del triennio formativo. Inoltre, se il Dossier individuale verrà soddisfatto, nel prossimo triennio sarà attribuito un secondo bonus di 30 crediti.

Il procedimento per la creazione del dossier formativo è molto semplice:

  • Accedere al portale Co.Ge.A.P.S.con la propria SPID;
  • In alto a destra cliccare su “Dossier” e scegliere “Individuali”
  • Cliccare su “Crea nuovo dossier”
  • Selezionare in ognuna delle tre aree/tipologie di obiettivi (tecnico professionali, di processo, di sistema) il peso percentuale da attribuire a ciascuna area, e poi gli obiettivi di interesse personale in modo da raggiungere la percentuale del 100% (ogni obiettivo rappresenta almeno il 10% del dossier).
  • Una volta raggiunto il 100%, cliccare su “Crea nuovo dossier”

L’intento della CNFC è di conoscere in anticipo gli argomenti di interesse dei sanitari in modo da fornire un’offerta formativa che risponda alle esigenze degli iscritti.

Dossier individuale-Guida utente Cogeaps

2) RECUPERO CREDITI

            a) TRIENNI 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022

Per colmare eventuali debiti formativi relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, il professionista potrà utilizzare crediti ECM acquisiti in eccedenza rispetto all’obbligo formativo individuale, nei trienni 2026-2028, 2023-2025, 2020-2022, 2017-2019 e 2014-2016.

AGENAS – Materiale informativo – crediti-compensativi

NOTA BENE: Lo spostamento dei crediti in eccedenza dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 può essere effettuato manualmente tramite la piattaforma CoGeAPS entro il 30 giugno 2026.  AGENAS – Materiale informativo – Recupero crediti triennio 2020-2022

            b) TRIENNIO 2023-2025

Secondo disposizione della CNFC (CNFC Delibera 1-2025-crediti-compensativi) nell’attuale triennio 2026-2028 sarà possibile, inoltre, oltre all’acquisizione dei crediti per il triennio in corso, sanare il debito formativo del triennio precedente.

Infatti, il Decreto “Milleproroghe” (Decreto-legge 31/12/2025 n. 200, convertito in Legge 27/02/2026 n. 27) ha prorogato la scadenza per il conseguimento dei crediti ECM per il triennio 2023-2025 al 31 dicembre 2028.  Pertanto, coloro che non abbiano soddisfatto il proprio debito formativo entro il 31 dicembre 2025 hanno la possibilità di mettersi in regola fino al 31 dicembre 2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30-06-2029. AGENAS-Materiale informativo: Recupero obbligo formativo 2023-2025 

          c) ESONERI-ESENZIONI E FORMAZIONE INDIVIDUALE (formazione individuale come autoformazione ed altro, pensionamento, specializzazione, master….)

La Commissione nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha comunicato che ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2026 per inserire nel portale Co.Ge.A.P.S. le richieste di esonero, esenzione o i crediti di formazione individuale relativi ai tre trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Dal 1° gennaio 2027 “le funzioni informatiche per integrare la propria posizione con esoneri, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale non saranno più disponibili” e, dopo questa data, tali richieste non saranno più prese in considerazione ma sarà ancora possibile recuperare i debiti con crediti compensativi.

Per i successivi trienni, sarà possibile procedere all’inserimento di fattispecie di esonero, esenzione o formazione individuale entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all’esonero/esenzione o realizzata la formazione individuale.

3) AGGIORNAMENTO IN RADIOPROTEZIONE TRIENNIO 2026-2028

L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

4) OBBLIGO FORMATIVO E ASSICURAZIONE

L’articolo 38-bis della Legge 29/12/2021 n. 233 (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) prevede che, a partire dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative previste all’articolo 10 della Legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile. Tuttavia, a seguito della proroga stabilita dal Decreto “Milleproroghe” che consente di recuperare i crediti ECM mancanti fino al 31 dicembre 2028, la condizione di cui sopra deve intendersi ugualmente prorogata al 31 dicembre 2028.

5) ACQUISIZIONE CREDITI DA PARTE DI PROFESSIONISTI IN QUIESCENZA  

I professionisti sanitari collocati in quiescenza, pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM. Gli eventuali crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a tali eventi saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi CNFC Delibera 7 -2026 Ecm e quiescenza

6) MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario” che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM.

MANUALE CONSULTABILE DI SEGUITO: Manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024

La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

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Prot. n.  4481 del 05/11/2025

A tutti gli iscritti,

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni riguardanti l’argomento in oggetto, per ricordare che con il 31/12/2025 si concluderà il triennio formativo 2023/2025.                Raccomandiamo, pertanto,  di verificare, attraverso l’area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. (accessibile tramite SPID o Carta d’identità elettronica attivata), la propria situazione al fine di individuare eventuali carenze e gestire le operazioni di inserimento autoformazione, esoneri, esenzioni, etc.                                                                                                                                                                                        Il Professionista sanitario deve completare i propri dati anagrafici indicando l’attività professionale esercitata e la disciplina prevalente, eventuali attività (medico autorizzato, medico competente).

Desideriamo fornire, di seguito, alcuni chiarimenti:

ESONERI per la frequenza di corsi universitari (o equipollenti) in Italia o all’estero, finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari.

L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale e non viene conteggiato automaticamente ma è  il professionista che deve comunicare tipologia di corso e anno di frequenza attraverso la piattaforma del Co.Ge.A.P.S. nella sezione “esoneri e esenzioni”.                                                                                                                                                                                                    Le richieste di esonero annuale non possono eccedere la durata legale del corso e devono essere caricate sull’anno di maggior frequenza.

Esempio: inizio della specializzazione a novembre 2024 e termine a giugno 2028, ipotizzando un corso della durata legale di 4 anni;  in questo caso si potrà inserire l’esonero per gli anni 2025-2026-2027-2028  tenendo presente che l’inserimento del primo anno di esonero potrà essere fatto all’inizio del 2026 per l’anno 2025 (e così via per gli anni successivi dichiarando gli anni appena conclusi).

CREDITI IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Tutti gli iscritti hanno l’obbligo di conseguire, in ogni triennio, crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art. 162 D.LGS. 101/2020) nelle seguenti misure:
• Il 10 % dell’obbligo formativo per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia;
• Il 15 % dell’obbligo formativo per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Pertanto, il conteggio degli ECM da conseguire in materia di radioprotezione viene calcolato applicando la percentuale del 10% o del 15 % al proprio obbligo formativo del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).

A tal proposito il Professionista sanitario deve aggiornare la propria posizione nel portale Co.Ge.A.P.S. come segue: selezionare “RADIOPROTEZIONE” sul menu in alto, cliccare su “IMPOSTA ALTRO OBBLIGO DI RADIOPROTEZIONE”, indicare se si svolge o meno attività complementare, confermare la scelta e cliccare su “INVIA RICHIESTA”. Gli odontoiatri devono dichiarare di svolgere attività complementare essendo il loro obbligo nella misura del 15%.

CREDITI PER AUTOFORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            É possibile acquisire crediti ECM per autoformazione ossia la lettura di linee guida, studi scientifici o libri e la consultazione di banche dati o materiale di aggiornamento professionale. I crediti ottenibili  tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno triennale. Ad esempio, se il fabbisogno formativo triennale (al netto di riduzioni, esoneri, ecc.) è di 90 crediti,  il massimo dei crediti che possono derivare dall’autoformazione è di 18.  Per ottenere i crediti ecm tramite autoformazione è necessario accedere al portale COGEAPS come sopra detto, dal menu in alto selezionare “CREDITI INDIVIDUALI” e scegliere “AUTOFORMAZIONE” dopodiché autodichiarare l’attività svolta, tenendo traccia di cosa si è letto (autore, editore, titolo, periodo di lettura).

ESENZIONE PER PENSIONAMENTO

Ricordiamo che per i professionisti che hanno compiuto 70 anni, il COGEAPS riconosce in modo automatico l’esenzione dall’obbligo ECM presupponendo il non esercizio o l’esercizio saltuario della professione fino a 5000 euro di reddito annuo. Nel caso in cui, invece, il professionista ultra 70enne continui  a esercitare abitualmente l’attività producendo un reddito annuo superiore a 5000 euro, deve cancellare l’esenzione dal portale del COGEAPS, poiché rimane soggetto all’obbligo formativo ECM.

Per maggiori dettagli e ogni altra utile informazione, è possibile prendere visione del manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che si allega.

Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario           

Inoltre,  ricordiamo che  sono disponibili in modalità FAD (Formazione a Distanza) con accesso tramite SPID/CIE al link:  Corsi FAD – FNOMCeO alcuni corsi gratuiti e che scadranno il 31/12/2025.

La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti Il Presidente Dott. Alessandro Benelli


Prot. 3010 del 11/07/2025

Gentile Dott.ssa/ Egregio Dott.

in allegato trasmettiamo delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua che modifica quanto comunicato con nostra nota protocollo n. 2786 del 25/06/2025.

AGENAS-Delibera n. 1-2025-crediti-compensativi (007)

Per una migliore diffusione dei contenuti della suddetta delibera, di seguito riportiamo link di materiale informativo messo a disposizione da Agenas.

RECUPERO OBBLIGO FORMATIVO 2020-2022   https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/1-recupero-obbligo-formativo-2020-2022.pdf

CREDITI COMPENSATIVI https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/2-crediti-compensativi.pdf

BONUS https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/3-bonus.pdf

Cordiali saluti.

La Segreteria

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25/06/2025

A tutti gli iscritti,

con il 31/12/2025 si concluderà il triennio formativo 2023/2025.

Attraverso l’area riservata del sito Go.Ge.A.P.S.(accessibile tramite SPID) è possibile prendere visione del proprio obbligo formativo, individuare eventuali carenze e gestire le operazioni di inserimento autoformazione, esoneri, esenzioni, etc. Il Professionista sanitario deve completare i propri dati anagrafici indicando l’attività professionale esercitata e la disciplina prevalente.

Riduzioni

Come stabilito nella delibera n. 1/2024 della CNFC, i medici residenti o che svolgono in maniera documentata la loro attività professionale nelle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno hanno diritto alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo nel triennio attuale: è sufficiente, entro il 31/12/2025, accedere con lo SPID al portale COGEAPS, cliccare sulla sezione  “esoneri, esenzioni ed altri riduzioni”, cliccare su “Aggiungi altre riduzioni” e scegliere una delle due opzioni proposte.

Trienni precedenti

Recentemente è stata approvata una norma che permette di conseguire crediti per sanare i trienni precedenti ovvero è consentito partecipare ad eventi formativi che terminano entro il 31/12/2025 e i crediti riconosciuti per tali eventi possono essere spostati nei trienni precedenti 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022. Ovviamente, una volta spostati, i crediti non saranno più conteggiati nel triennio nel quale sono stati conseguiti.

Per ricercare eventi formativi ECM ai quali partecipare, è disponibile la banca dati AGE.NA.S (https://ape.agenas.it/tools/eventi.aspx) nella quale sono indicati tutti i corsi ed eventi formativi (Fad, residenziali, FCS e Blended) accreditati ECM in tutta Italia.

ECM e assicurazione professionale

Riteniamo utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede che, dalla conclusione del triennio attuale 2023-2025 (quindi dal 1° gennaio 2026) l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile.

Aggiornamento in radioprotezione

L’obbligo di aggiornamento in radioprotezione varia a seconda dell’attività svolta. La normativa cita:

“i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Si precisa che le percentuali sono riferite all’obbligo formativo individuale. A tal proposito il Professionista sanitario deve aggiornare la propria posizione nel portale Co.Ge.A.P.S. come segue: selezionare RADIOPROTEZIONE sul menù in alto, cliccare IMPOSTA ALTRO OBBLIGO DI RADIOPROTEZIONE, indicare se si svolge o meno attività complementare, confermare la scelta e cliccare su INVIA RICHIESTA. Gli ODONTOIATRI devono dichiarare di svolgere attività complementare essendo il loro obbligo nella misura del 15%.

Sul portale FadInMed, a cui si accede con SPID, è disponibile un corso (ID  463503), promosso dalla FNOMCeO, che 8 moduli con videolezioni e questionario ed eroga 7 crediti ECM e sarà fruibile online dal 27 settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

Dal 2023, i provider che organizzano eventi in materia di radioprotezione devono indicare, oltre all’obiettivo formativo n. 27 (Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione) anche specifica indicazione della validità dell’evento per la radioprotezione. Tale conformità può essere verificata dagli utenti tramite il portale della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) dove vengono raccolte tutte le richieste di accreditamento degli eventi riconosciuti.

ECM e certificato medico introduttivo per l’accertamento della disabilità

A partire dal 01/01/2025 ha preso il via una sperimentazione che riguarda il rilascio del certificato medico introduttivo per l’accertamento della disabilità. Per il momento solo alcune province sono state chiamate a fare parte di una prima fase di sperimentazione in attesa che il nuovo percorso venga esteso a tutto il territorio nazionale. Il requisito per potere essere autorizzati a rilasciare tale certificato sarà, oltre al possesso di una firma digitale, avere soddisfatto il dossier formativo di gruppo nel triennio 2023-2025. Per verificare lo stato di assolvimento del proprio dossier formativo di gruppo (istituito per tutti i medici/odontoiatri dalla FNOMCeO nel 2023), è sufficiente accedere al portale COGEAPS con lo SPID e cliccare prima sulla “funzione dossier formativo di gruppo FNOMCeO” e poi sul “dossier del triennio 2023-2025”: saranno visualizzati i diagrammi con le percentuali di assolvimento per ciascuna area costituente il dossier. Una volta individuata l’area carente, sarà sufficiente accedere al portale della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (https://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) per estrarre l’elenco di tutti gli eventi formativi filtrati per tipologia, costo, data e obiettivo formativo (vedi legenda al link https://ecm.agenas.it/ecm/obiettivi-formativi) utili al soddisfacimento del dossier formativo di gruppo.

Si ricorda che è sempre possibile consultare il Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario. Per consultarlo:  AGENASManuale sulla formazione continua del Professionista sanitario           

 


Promemoria – Protocollo n. 4111 del 17/10/2023

Sperando di fare cosa utile, con la presente desideriamo ricordare alcune disposizioni in materia di ECM.

Preliminarmente, si raccomanda a tutti gli iscritti di consultare la propria posizione ECM  sul sito del COGEAPS https://www.cogeaps.it/ al quale si accede con SPID/CIE.

Si ricorda che l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine pertanto i crediti conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo, non saranno ritenuti utili ai fini del soddisfacimento.

  • Il triennio formativo 2023-2025 è iniziato il 01/01/2023 e terminerà il 31/12/2025, con un obbligo formativo standard di 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni).
  • Per quanto riguarda il triennio 2020-2022, il DL 198/2022 come modificato dalla Legge di conversione 14/2023, all’art. 4 comma 5 prevede la proroga al 31 dicembre 2023per il conseguimento dei crediti ECM a valere per tale triennio. Pertanto, alla luce della disposizione di cui sopra, è ancora possibile sanare carenze formative relative al triennio 2020-2022 spostando crediti conseguiti entro il 31/12/2023.
  • La Commissione nazionale per la formazione continua non si è ancora espressa circa la possibilità di acquisire crediti compensativi a valere per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.
  • Il comma 4 dell’art. 162 del d.lgs.  101/2020 (Gazzetta Ufficiale) stabilisce i criteri riguardo all’obbligo dei crediti in materia di radioprotezione:

I  crediti  specifici  in  materia  di  radioprotezione  devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,  gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti  in fisica medica e per  i  medici  specialisti  e  gli  odontoiatri  che svolgono attività complementare. Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all’art. 162 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 >>> Chiarimenti dl 101_202

  • Ricordiamo che l’art. 38-bis del DL 152/2021 (Gazzetta Ufficiale)  ha disposto che, a partire dal triennio formativo 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale nell’ultimo triennio utile, come citato dalla legge 29/12/2021 n. 233 (Gazzetta Ufficiale)
  • Infine, ricordiamo che per i professionisti che hanno compiuto 70 anni, il COGEAPS riconosce in modo automatico l’esenzione dall’obbligo ECM presupponendo il non esercizio o l’esercizio saltuario della professione fino a 5000 euro di reddito annuo. Nel caso in cui, invece, la professione venga esercitata abitualmente, il professionista ultra 70enne deve comunicare al COGEAPS, tramite l’area riservata, l’esercizio non saltuario dell’attività professionale poiché, in tal caso, rimane soggetto all’obbligo formativo ECM

COMUNICAZIONE FNOMCEO-N-132-2023