Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.
Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, con un laconico articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.
Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell’anno 1985, diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici.
In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Le professioni di medico-chirurgo e di odontoiatra rientrano tra le professioni intellettuali c.d. “protette” per le quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione in uno specifico Albo.
Il loro esercizio è sottoposto a precise condizioni, per la rilevanza sociale e la specificità delle competenze necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini nell’ambito della “pubblica necessità”.
L’Ordine professionale è stato quindi costituito con legge dello Stato e si configura come “Ente con l’attribuzione di specifiche competenze” espressione di una potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che sono voluti per garantire, da una parte, il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge, e dall’altra il controllo della correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini, e a tutela del decoro della professione.
L’iscrizione all’Albo costituisce dunque requisito “ineludibile” per l’esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l’abilitazione, fatti salvi il possesso degli altri requisiti amministrativi.
La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione e diventa ipso facto esercizio abusivo.
L’iscrizione all’Albo assume la natura giuridica di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico chirurgo e/o odontoiatra.
In tal modo si attua la conferma e la tutela delle competenze tecniche garantite dallo Stato dal rilascio del diploma di laurea e di abilitazione.
L’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi legittimano il Medico a esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina, tranne quelle per le quali la normativa vigente prescriva il possesso del relativo diploma di specializzazione. Tra queste branche, come noto, si annoverano: l’anestesiologia e rianimazione; la radiologia diagnostica; la radioterapia; la medicina nucleare; l’esercizio delle funzioni di “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l’esercizio professionale dell’attività di psicoterapia.